Profilazione degli utenti: cos’è e come si gestisce - - Look Out News

Profilazione degli utenti: cos’è e come si gestisce

Negli ultimi anni, è cambiato radicalmente il nostro approccio alla gestione dei dati personali. Grazie all’entrata in vigore del GDPR, sono entrate nella nostra vita espressioni come profilazione degli utenti. Di cosa si tratta? Come è meglio gestirla? Nelle prossime righe di questo articolo, rispondiamo assieme agli interrogativi appena riportati.

Profilazione degli utenti: cosa si intende con questo termine?

Quando si parla di profilazione degli utenti, si inquadrano diverse attività che vedono al centro i dati personali. Questi ultimi, in sede di profilazione, vengono raccolti ed elaborati in modo da arrivare a suddividerli tenendo conto delle abitudini degli utenti a cui appartengono. Entrando ulteriormente nel dettaglio della finalità della profilazione, è importante specificare che, grazie ad essa, che deve per forza di cose trattare dati personale, è possibile elaborare modelli previsionali funzionali al miglioramento delle azioni di marketing del proprio brand online. Doveroso è specificare che, quando si utilizza l’espressione “profilazione degli utenti”, si inquadra una procedura che non avviene solo online. Anche la raccolta di dati offline avente uno scopo di studio dei comportamenti degli utenti e di fatto la creazione di un loro profilo di consumatori può essere inclusa sotto al cappello sopra ricordato.

Cosa sono i cookie di profilazione

Parlare di profilazione dell’utenza, in questo caso online, significa trattare doverosamente l’argomento dei cookie. Cosa sono di preciso? Quando li si chiama in causa, si inquadrano dei file di testo che vengono tracciati dai siti e che hanno lo scopo di tracciare i comportamenti degli utenti, per esempio le loro abitudini di acquisto.

Per dovere di precisione, è fondamentale ricordare che i cookie di profilazione sono solo una delle tante tipologie di cookie esistenti. Delle altre non ci occuperemo in questo articolo in quanto non consentono di profilare nulla. Tornando alla gestione dei cookie di cui ci stiamo occupando in questo paragrafo, ricordiamo che, come previsto dalle indicazioni del Garante della privacy, il titolare del trattamento dei dati personali è tenuto, nei casi in cui su un sito dovessero essere utilizzati dei cookie di profilazione, a informare l’utente.

L’obbligo appena citato si adempie inserendo l’ormai noto a tutti banner in home page. Tramite esso, come ben sa chiunque abbia un minimo  di dimestichezza con il web, si accede all’informativa breve.

Quest’ultima deve essere caratterizzata dalla presenza di:

  • Link all’informativa lunga
  • Possibilità di prestare o meno il consenso alla profilazione da parte dei cookie ad hoc (non deve esserci nulla di pre flaggato, per intenderci)

Le eccezioni

La normativa relativa alla profilazione dei dati personali si contraddistingue per la presenza di diverse eccezioni. Non si fa quindi riferimento al GDPR nei casi in cui:

  • L’attività svolta dalla realtà che profila i dati si svolge a seguito della stipula di un contratto.
  • La suddetta attività è prevista per legge da un determinato Stato.
  • L’attività è stata autorizzata a seguito della prestazione del consenso da parte dell’interessato, che deve avere preventivamente letto un’apposita informativa.

Conclusioni

Non c’è che dire: sono davvero tanti gli aspetti da approfondire quando si parla di profilazione dei dati personali. Oltre che dei punti appena citati, è doveroso sottolineare la centralità della trasparenza, che richiede la redazione di un’informativa completa e comprensibile in tutte le sue parti.Un altro punto che non si può non citare è la chiarezza sui tempi di conservazione dei dati, che devono essere contraddistinti da un livello di ragionevolezza parametrato alla natura dell’attività svolta dall’azienda.

Rimanendo sempre nell’ambito dei principi base della profilazione dei dati personali, non si può non fare riferimento alla necessità di raccogliere solamente i dati strettamente necessari ai fini del trattamento e al fatto di informare tempestivamente l’interessato nei casi in cui, a seguito dell’incrocio tra determinati dati, dovessero essere messe in evidenza informazioni di carattere sensibili, come per esempio le preferenze sessuali o le scelte religiose.

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