Partiamo con l'informazione principale, quella davvero importante: la normativa sancisce che a partire dal 1 Luglio 2020 è obbligatorio accettare pagamenti effettuati con carte di credito o di debito, così da mettersi in regola con la normativa dello scontrino elettronico per i medici, tra le ultime categorie rimaste a dover ancora adottare completamente questo strumento, che ormai è realtà per tante altre aziende del settore B2C (Business 2 Consumer, ovvero che servono privati).
È prevista per tutta la durata del 2020 una normativa particolarmente rigida inerente il settore sanitario, relativamente all'emissione di fatture elettroniche. Ebbene, nei confronti di questo settore viene posto il divieto di emettere fattura elettronica nei confronti dei privati, il quale viene previsto anche con riferimento a soggetti non tenuti necessariamente alla trasmissione di dati al Sistema della Tessera Sanitaria (in questo articolo puoi scoprire chi è obbligato all'invio dei dati).
La normativa prevede inoltre che anche gli studi medici debbano necessariamente munirsi di tutti gli strumenti necessari per poter emettere regolari scontrini elettronici, come il registratore di cassa elettronico.
È assolutamente necessario, al fine di poter rispettare la normativa, comprendere a quali tipi di prestazioni questa si riferisca. A seconda della tipologia della prestazione, infatti, l'emissione elettronica può essere possibile o vietata.
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Scontrino Elettronico per Medici: Come funziona
È importante in primo luogo comprendere quali figure professionali siano ricomprese nell'espressione medico. Con tale espressione ci si può riferire a molteplici professionisti, tra i quali si possono ricordare ad esempio: l'odontoiatria, l'infermiere, lo psicologo ed anche il veterinario. In generale, quindi tutti i medici specialisti.
La normativa prevede che il medico debba necessariamente munirsi di un registratore telematico, per cui è stato previsto un bonus dall'Agenzia delle Entrate, come detto in questa pagina dedicata alla diffusione delle informazioni sullo scontrino elettronico. Se comunque non è possibile dotarsi di tale strumento, il medico deve necessariamente munirsi di una stampante fiscale che dovrà collegare al proprio computer. Ebbene, grazie a questa stampante sarà possibile adempiere agli obblighi previsti dalla normativa, ovvero procedere all'emissione dello scontrino elettronico quando necessario.
Si prevede che il medico sarà tenuto dal 1 luglio del 2020, ovvero dalla data di entrata in vigore della normativa ad emettere scontrini fiscali, i quali saranno trasmessi telematicamente all'Agenzia delle Entrate.
La normativa prevede inoltre che tali scontrini fiscali debbano necessariamente indicare il codice fiscale del cliente. Questo perché sono collegati alla lotteria degli scontrini.
La modalità realizzativa della lotteria degli scontrini ha un procedimento ben specifico.
In primo luogo, vi è la richiesta del cliente privato che richiede l'attribuzione di un apposito codice lotteria alle autorità preposte, ovvero all'agenzia delle dogane e dei monopoli.
Successivamente, il cliente che si reca dal medico può richiedere a quest'ultimo che nello scontrino sia indicato il suo codice lotteria.
Nel caso in cui il medico si rifiuti di ottemperare alla richiesta del cliente, ovvero di inserire nello scontrino fiscale il codice lotteria potrà essere applicata nei suoi confronti una sanzione amministrativa la cui misura può variare dai 100 ai 500 euro.
È previsto che a fine giornata debbano inoltre essere trasmessi tutti i file contenenti i codici lotteria indicati sugli scontrini che siano stati emessi durante il corso della giornata all'agenzia delle entrate. Questi dati, una volta trasmessi, vengono generalmente conservati in una banca dati del sistema lotteria delle dogane e monopoli. È previsto inoltre che le modalità di estrazione dei premi della lotteria siano definite dall'agenzia delle dogane e monopoli.
Cosa importante: Quanto detto sopra è vero solo se ci si riferisce ad una prestazione medica erogata ad un privato, quindi ad un normale paziente, mentre nulla di tutto ciò si verifica nei rapporti tra medici, già regolati dalla normale fattura.
Se quindi un medico lavora solamente con altri medici cui emette regolare fattura, non sussiste l'obbligo di dotarsi di registratore di cassa elettronico.
Inoltre la normativa indica una sezione dedicata anche a coloro i quali hanno sempre operato, procedendo all'invio di dati al Sistema Tessera Sanitaria, ebbene nei confronti di quest'utlimi si prevede che siano tenuti ad assolvere gli obblighi previsti relativamente all'emissione dello scontrino elettronico.
In sintesi, se la prestazione debba essere eseguita nei confronti di privati, il medico dovrà emettere scontrino fiscale ed inviare i dati al STS. Nel caso in cui il paziente si sia opposto all'invio dei dati per ragioni di privacy, il medico potrà procedere ad emettere fattura cartacea.
Se invece la prestazione sia stata eseguita nei confronti di soggetti non privati, in questo caso il medico procede all'emissione di fattura elettronica.
Scontrino Elettronico e POS
La normativa prevede che nel caso in cui tali modalità di pagamento non siano accettate, può essere una applicata una sanzione pari a 30 euro più il 4% dell'ammontare della somma dello scontrino emesso.
Se le prestazioni sono eseguite dal medico esclusivamente nei confronti di altri medici, la normativa non prevede alcun obbligo relativo all'installazione di POS, e quindi tantomeno di registratore di cassa telematico.
Infine la normativa prevede al fine di incentivare i pagamenti con l'tulizzo di carte di credito e di debito l'istituzione della lotteria delle carte di credito, con uno stanziamento di 45 milioni di premi, in partenza anch'essa il 1 Luglio 2020.